Articolo 1 - Principi di condotta
Gli associati nello svolgimento dell'attività professionale di futurista sono soggetti alle seguenti norme inderogabili:
a) esplicitare al cliente/committente il proprio percorso formativo anche in relazione al modello di intervento e la differenza con quello delle figure affini, con richiamo alia Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per rendere edotto il cliente della sua libertà di rivolgersi ad altre professionalità o a futuristi formati in modo diverso;
b) fornire al cliente/committente le indicazioni necessarie per l'accesso al sito internet e ai canali di comunicazione dell'Associazione;
c) operare nell'ambito esclusivo delle competenze tipiche apprese ea farsi carico della propria formazione continua e del proprio sviluppo personale e professionale.
Articolo 2 – Commissione disciplinare
1. La Commissione disciplinare ha il compito di informare periodicamente il Consiglio Direttivo dell'attività svolta anche al fine del costante aggiornamento del Codice di condotta sulla base dell'evoluzione legislativa e dei fattori sociali, tecnologici, etici, ecologici economici e politici.
2. La Commissione disciplinare cura la pubblicazione sui sito internet dell'Associazione del Codice di condotta e di ogni sua modifica; aggiorna tempestivamente l’Elenco dei futuristi AFI in relazione alle sanzioni irrogate.
3. La Commissione disciplinare cura il servizio dello sportello di riferimento per la clientela con le garanzie previste dall'art. 2 comma 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 5.
4. La commissione ha il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati, di risolvere le controversie tra il cliente e il professionista, e di irrogare le sanzioni previste nelle regole di condotta.
5. La Commissione disciplinare può delegare l'attività istruttoria al proprio componente che risiede nel territorio più vicino a quello nel quale sono accaduti i fatti per cui si precede.
Articolo 3 – Procedimento disciplinare e sanzioni
1. La Commissione disciplinare svolge l'accertamento dei fatti nel rispetto del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, di trasparenza dell'attività e di motivazione della decisione nonché di ragionevolezza della durata del procedimento.
2. In caso di accertamento di illecito disciplinare e della violazione del Codice di Condotta professionale la Commissione disciplinare irroga la sanzione disciplinare ritenuta congrua in relazione all'illecito fra quelle di seguito indicate:
a) ammonimento;
b) sospensione dall'Elenco dei futuristi AFI per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore a un anno, con interdizione dall'uso del marchio e dei loghi;
c) espulsione dall'Associazione e cancellazionedall'Elenco dei futuristi AFI dei futuristi italiani e interdizione dall'uso del marchio e dei loghi.
3. Avverso il provvedimento di sanzione disciplinare e ammesso appello al Consiglio Direttivo.
Articolo 4 - Riferimenti
1. Il presente Codice di condotta è conforme a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” (art. 2 c. 3 e 4, art. 5 c. 2 lett. a) e sue specifiche modifiche e integrazioni.
2. Di conseguenza il presente Codice di condotta è anche conforme all'art. 27-bis (Codice di condotta), ma anche alle parti di competenza degli art. 27-ter (Autodisciplina) e art. 27-quater (Oneri di informazione) del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue modifiche e integrazioni
3. Il presente Codice di condotta è infine coerente con le disposizioni di cui agli articoli precedenti e all’art. 21 dello Statuto.
Articolo 5 - Norme di coerenza ai riferimenti
1. In relazione alla legge di cui all’art. 1 c.1 l’Associazione tramite il Consiglio Direttivo e gli altri organi o commissioni:
• ha adottato e aggiorna regolarmente il presente Codice di condotta
• vigila sulla condotta professionale degli associati
• stabilisce sanzioni disciplinari graduate da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice (art. 24 dello Statuto - Procedimento disciplinare e sanzione)
• nomina un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia (art. 23 dello Statuto – Commissione disciplinare)
• assicura la piena conoscibilità del Codice di condotta, delle sanzioni previste e dell’organo preposto ai provvedimenti disciplinari e lo pubblica sul sito dell’Associazione, garantendone l’accessibilità (tramite collegamento elettronico) anche dagli altri canali in rete dell’Associazione
2. In relazione a quanto previsto all’art. 1 c.2 con riferimento al Codice del consumo l’Associazione tramite il Consiglio Direttivo e gli altri organi o commissioni:
• si impegna a far rispettare il Codice di condotta dai propri soci
• indica con le modalità riportate al precedente art. 1 l’organismo incaricato del controllo del Codice e quello deputato alla sua applicazione
• redige, aggiorna e pubblica il Codice di condotta in lingua italiana e inglese e lo rende accessibile ai consumatori nelle modalità indicate al precedente art. 1
• garantisce attraverso il Codice di condotta la protezione dei minori e la salvaguardata della dignità umana
• prevedere l’eventuale possibilità di adire preventivamente una risoluzione concordata della controversia disciplinare
• comunica al Ministero dello Sviluppo le decisioni adottate nell’ambito del Codice di condotta nei confronti di proprie/i socie/i
In relazione a quanto previsto disposizioni statutarie e agli articoli 1, 2 e 3 per quanto attiene ai soci si rimanda al successivo art. 4, mentre l’Associazione tramite il Consiglio Direttivo e gli altri organi o commissioni:
• ha approvato il Codice come da art. 22 prevedendo che non possa “contenere norme lesive della dignità umana, dei diritti fondamentali della persona, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” e continua ad aggiornarlo
• sorveglia l’attività della Commissione disciplinare con particolare riguardo ai commi 3 dell’art. 2 (pubblicazione del Codice e di condotta e delle sanzioni erogate) e 4 dell’art. 2 (cura dello sportello per i consumatori) e all’attività di cui all’art. 3 (Procedimento disciplinare e sanzioni) e riceve regolare informazione della Commissione sull’attività svolta (art. 23 c.2)
Articolo 6 - Obblighi della/del socia/socio
I riferimenti di cui all’art. 4 impongono alla socia/al socio:
• di informare preventivamente i consumatori dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione del socio professionista ai suoi principi
• di “esplicitare al cliente/committente il proprio percorso formativo anche in relazione al modello di intervento e la differenza con quello delle figure affini, con richiamo alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per rendere edotto il cliente della sua libertà di rivolgersi ad altre professionalità o a futuristi formati in modo diverso” (art. 21 lett. a dello Statuto)
• di “fornire al cliente/committente le indicazioni necessarie per l'accesso al sito internet e ai canali di comunicazione dell'Associazione” (art. 21 lett. b dello Statuto)
• di “operare nell'ambito esclusivo delle competenze tipiche apprese e a farsi carico della propria formazione continua e del proprio sviluppo personale e professionale” (art. 21 lett. c. dello Statuto).
Articolo 7 - Altri obblighi della soci/del socio
ocie e soci impostano inoltre la loro attività professionale secondo i seguenti principi:
• acquisiscono, mantengono e aggiornano come futuriste/i un appropriato livello di competenza professionale
• svolgono i propri incarichi/compiti professionali con diligenza
• informano dettagliatamente il cliente/consumatore sulla natura delle prestazioni e si accertano che siano correttamente comprese
• applicano le migliori tecniche, conoscono e sono aggiornati/e sullo stato dell’arte della disciplina
• formalizzano adeguatamente l’accordo sulle prestazioni con il cliente/consumatore
• rispettano il Codice del consumo, la normativa fiscale e tutte le altre leggi e norme vigenti e rilevanti per l’attività professionale di futurista in qualunque ambito pubblico o privato
• garantiscono la riservatezza sulle informazioni di cui vengo in possesso per l’attività professionale
• evitano o gestiscono correttamente gli eventuali conflitti di interesse
• non utilizzano pratiche di concorrenza sleale
• si accertano che eventuali collaboratori, dipendenti o altri professionisti, coinvolti a vario titolo nelle prestazioni professionali di cui hanno la responsabilità, rispettino i principi del presente Codice di condotta
• gestiscono e trattano i dati personali o sensibili di tutte le persone con cui entro in rapporto professionale secondo le norme del GDPR e delle altre norme collegate
• se utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle proprie attività professionali, ne informano il cliente/consumatore e operano in questo campo seguendo gli Orientamenti etici per una IA affidabile dell’Unione Europea.
• evitano tassativamente qualsiasi azione che possa creare discriminazione dal punto di vista della razza, dell’etnia, dell’espressione di genere, dell’orientamento sessuale, della religione, della disabilità o dello stato di salute
• promuovono la reputazione dell’Associazione non danneggiandola con i miei comportamenti.
Il presente Codice di condotta viene sottoposto a revisione ed eventualmente modificato e integrato con cadenza annuale.