DETTAGLI DIMENTICATI?

Regolamento di iscrizione ad AFI

Articolo 1 – Tenuta del Registro

L’Associazione dei Futuristi Italiani è costituita per le finalità di cui alla legge n. 4/2013 con lo scopo di valorizzare la professione e le competenze del futurista AFI, nonché garantire il rispetto delle regole deontologiche e sulla concorrenza. 

Presso l’Associazione sarà tenuto l'"Elenco dei Futuristi AFI", di seguito denominato anche Elenco, in cui saranno iscritti i soci che hanno ottenuto l'ammissione all'Associazione secondo la modalità di cui all'Art. 3.

L’esclusione o la decadenza, per qualunque motivo, dalla qualità di socio comporta la cancellazione dall'Elenco dei futuristi AFI.

Articolo 2 – Condizioni per l'ammissione all'Associazione

Possono richiedere l’iscrizione all’Associazione coloro che si occupano di studi di futuro - comunque denominati ma, in ogni caso, con continuità e con metodologie specifiche della disciplina - che siano in possesso, in via alternativa, delle condizioni o dei requisiti seguenti:

  • a)  Docente, ricercatore o studioso del futuro, con consolidata e comprovata attività e pubblicazioni scientifiche dedicate al futuro;
  • b) Diploma di laurea magistrale, o altro titolo di studio equipollente anche estero, da cui risulti una specifica formazione sulle teorie e i metodi degli Studi di futuro;
  • c) Diploma o altro titolo di studio, anche estero e non accademico, rilasciato da organizzazione ritenuta idonea dall’Associazione, relativo a corsi di formazione specificamente dedicati alle teorie e ai metodi degli Studi di futuro;
  • d) Professionista con compiti di esplorazione dei futuri possibili sul lungo periodo per istituzioni pubbliche e organizzazioni private che operi, in proprio o quale dipendente, da almeno due anni;
  • e) Altre figure professionali che lavorano sui futuri di lungo periodo in termini di esplorazione dei futuri possibili, di pianificazione di lungo termine, di formazione o di comunicazione da almeno due anni.

Le condizioni e i requisiti dovranno essere dimostrati con diplomi, attestati, certificati nonchè pubblicazioni e quanto necessario a documentare l'esperienza e l'attività professionale oltre a fornire le eventuali integrazioni richiesta dal Consiglio direttivo in fase istruttoria.

Il Consiglio direttivo delibera sulle pratiche di ammissione con decisione adeguatamente motivata.

Articolo 3 – Domanda di iscrizione all'Associazione e nell'Elenco dei futuristi AFI 

Al fine della iscrizione nell'Elenco, gli aspiranti soci debbono presentare all’Associazione la seguente documentazione:

  1. domanda di iscrizione e ammissione all’Associazione sulla base del modello predisposto dall’Associazione;
  2. copia di diplomi, attestati, certificati, pubblicazioni e ogni documentazione dell'esperienza professionale richiesta, inclusa l'eventuale documentazione integrativa successivamente richiesta dal Consiglio nel corso dell'esame della richiesta di ammissione come al successivo Art. 4.;
  3. Curriculum vitae sintetico.

Il Consiglio direttivo potrà, altresì, richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine di valutare l’iscrizione.

Al ricevimento della documentazione completa, il Consiglio direttivo delibera entro 45 giorni, con giudizio insindacabile, sulla domanda di iscrizione all’Associazione. 

La formalizzazione dell’iscrizione avviene con l’attribuzione del numero di iscrizione e l’inserimento nell'Elenco pubblicato nel sito web dell’Associazione.

Articolo 4 – Obbligo di formazione permanente continua

Il futurista iscritto nell'Elenco ha l’obbligo di mantenere aggiornata la propria preparazione professionale. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità qui di seguito indicate. 

Il futurista non può vantare titoli o specializzazioni a cui non corrisponda una adeguata formazione. 

Con l’espressione formazione continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative volte all’approfondimento sulla materia degli Studi di futuro.

Articolo 5 – Durata e contenuto dell’obbligo

L’obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione nell'Elenco. L’anno formativo coincide con quello solare.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Ogni iscritto deve dimostrare la frequenza nel triennio di almeno 30 ore di formazione e aggiornamento o la pubblicazione di almeno due lavori scientifici dedicati al futuro.

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

Le attività formative debbono consistere in:

  1. Corsi e iniziative direttamente organizzate o co-organizzate dall’Associazione;
  2. Corsi di formazione accreditati dall’Associazione;
  3. Partecipazione a convegni e seminari accreditati dall’Associazione;
  4. Supervisione di attività accreditate dall’Associazione. 

Articolo 6 – Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo 

Ciascun iscritto trasmette all’Associazione la documentazione idonea a certificare il percorso formativo seguito nel triennio al fine di rinnovare l’iscrizione/accreditamento per il triennio successivo.

A tale scopo l’iscritto può utilizzare lo strumento dell’autocertificazione.

Costituiscono illecito il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

Articolo 7 – Compiti dell’Associazione 

L’Associazione vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla stessa Associazione. 

Articolo 8 – Controllo dell’Associazione

L’Associazione, nel verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Il logo e/o gli elementi identificativi dell’Associazione possono essere utilizzati solo dopo l’accettazione o rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. L’utilizzo del logo è legato esclusivamente alla persona che richiede l’iscrizione e può essere usato solo nelle comunicazioni e nei profili personali.

Articolo 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento aggiorna il testo originariamente approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2019 assume la numerazione 1/2019 ed entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo.

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