1. È costituita l’Associazione denominata Associazione dei Futuristi Italiani - con acronimo AFI - qui di seguito denominata Associazione, fra quanti esercitano l’attività professionale di futurista e di studio e/o di ricerca della Previsione sociale e dei Sistemi Anticipanti.
2. L’Associazione è regolata dagli artt. 36 e segg. del codice civile, dal decreto legge 9 novembre 2007, n. 206 e dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. L’Associazione ha sede in Trento, via Verdi, 26, stanza n. 2/24. Il Consiglio Direttivo può spostare la sede, purché in Italia, senza necessità di variazione dello statuto.
2. La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo, fino a deliberazione di scioglimento assunta dall’Assemblea secondo quanto disposto dal presente Statuto.
1. L’Associazione opera senza scopo di lucro, è apartitica, democratica, indipendente, e opera senza distinzioni di nazionalità, etnia, genere, religione, condizione sociale.
2. L’Associazione si ripromette di operare a livello nazionale e internazionale al fine di:
3. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione svolge le seguenti attività:
1. L’Associazione si impegna ad offrire ai propri associati i seguenti servizi:
2. Le finalità dell’Associazione e ogni sua attività sono ispirate e svolte nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, avendo cura alla sostenibilità ambientale e al rifiuto di ogni forma di discriminazione.
1. Possono essere associati coloro che abbiano conseguito una formazione in studi di futuro e siano in possesso di idonei titoli e requisiti specifici in studi di futuro, certificati e diplomi universitari, formativi e professionali. Anche la specifica attività professionale documentata può costituire titolo di ammissione.
2. L’aspirante associato ha l’onere di dimostrare il rispetto degli standard formativi minimi allegando il programma del percorso formativo, salvo che non si tratti di percorsi formativi già riconosciuti come idonei dall'Associazione.
3. Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo (anche con il supporto di una commissione da questo nominata) che delibera la sussistenza dei requisiti ai fini della partecipazione all’Associazione.
4. L’Associazione, tramite sito web e altri canali di comunicazione, pubblicizza i criteri di ammissione e fornisce informazioni circa le Istituzioni, le scuole o gli enti di formazioni che offrono percorsi di formazione riconosciuti come idonei ai fini dell’ammissione e con le indicazioni circa i programmi, la frequenza e le modalità delle verifiche.
5. Gli ammessi all’Associazione debbono sostenere i costi per l’ammissione e la quota di associazione annualmente stabilita.
6. I costi di ammissione e le quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo che, in caso di modifica, ne dà congruo anticipo per l'esercizio successivo.
7. Le quote sociali versate sono intrasmissibili e vanno corrisposte in ragione dell’annualità indipendentemente dalla frazione di tempo di iscrizione.
8. Gli associati hanno diritto di voto in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa.
9. L’ammissione all’Associazione preclude la possibilità di iscrizione ad altre Associazioni con identità di scopo salvo per quelle specificamente riconosciute e indicate dal Consiglio Direttivo.
1, Possono essere associati come Soci praticanti le persone fisiche che hanno intrapreso un percorso di formazione alla professione di futurista riconosciuto come idoneo dall'Associazione e cercano nell’Associazione un supporto di conoscenza e ulteriore addestramento.
2. L'aspirante Socio praticante ha l'onere di dimostrare l'iscrizione e la frequenza al percorso di formazione alla professione di futurista riconosciuto come idoneo dall'Associazione.
3. La qualifica di Socio Praticante ha durata massima di 24 mesi.
4. I Soci praticanti possono usufruire dei servizi formativi predisposti dall'Associazione per i soci ordinari e partecipare agli eventi e alla vita associativa alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci praticanti debbono sostenere i costi per l'ammissione e la specifica quota di associazione annualmente stabilita.
6. Il Socio praticante non ha diritto di voto. Non può usare il marchio dell'Associazione nell'ambito delle sue attività, ma può citare il fatto di esserne Socio praticante.
1. Istituzioni, società (persone giuridiche) e persone fisiche possono fare parte dell’Associazione al fine di sostenerne le attività con contributi di natura accademica e/o di carattere economico, acquisendo il titolo di soci sostenitori.
2. La loro ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo previa verifica dei seguenti requisiti comprovati anche attraverso idonea documentazione:
a) compatibilità dell'iscrizione con le finalità statutarie dell'Associazione;
b) assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, con le attività inerenti alla tenuta dell’Elenco dei Futuristi AFI, tutela della professione di futurista e rispetto dei diritti e delle prerogative della professione.
c) prestazione dei contributi annuali di ricerca accademica e/o di carattere economico a sostegno dell'Associazione specificati nella delibera di ammissione.
3. Al venir meno di uno dei requisiti indicati il Consiglio Direttivo può revocare la partecipazione all’Associazione. La partecipazione all'Associazione ha durata annuale
4. La delibera di ammissione deve contenere la descrizione dei contributi di ricerca e/o l'eventuale ammontare dei contributi economici, elencare gli eventuali servizi dell'Associazione a cui il Socio sostenitore può avere accesso ed essere rinnovata annualmente.
4. Il socio sostenitore non ha diritto di voto. Non può usare il marchio dell'Associazione nell'ambito delle sue attività, ma può citare il fatto di esserne Socio sostenitore.
5. Il Socio sostenitore ha gli stessi obblighi degli altri associati come elencati all'Articolo 6, se applicabili.
6. Il Socio sostenitore indica alla conferma dell'ammissione la persona delegata interna alla propria organizzazione responsabile dei rapporti con l'Associazione, inoltre ha la possibilità di indicare un massimo di due (2) ulteriori nominativi (interni all’organizzazione) che potranno partecipare alle attività dell’associazione aperte ai soci sostenitori.
1. Il Consiglio Direttivo delibera la qualifica di Socio onorario personalità illustri o particolarmente rappresentative per gli Studi di futuro e per la professione di futurista.
2.. Il Socio onorario non ha diritto di voto e non è tenuto al pagamento della quota sociale.
1. Gli associati hanno diritti e doveri come risultano dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.
2. Gli Associati devono:
3. La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
4. La perdita della qualità di socio non esclude l’obbligo di pagare le quote scadute e non dà diritto al rimborso della quota eventualmente pagata.
1. Sono organi dell’Associazione:
2. Il Consiglio Direttivo può nominare le seguenti cariche dell'Associazione:
3. L’Associazione può dotarsi anche di un organo consultivo denominato Comitato Scientifico.
4. Le candidature per gli organi eletti devono essere formalizzate all’Assemblea con invio telematico nella sede legale dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e sono pubblicate a cura del Consiglio Direttivo sul sito internet. La specifica modalità per le candidature e lo svolgimento delle elezioni è stabilita in apposito Regolamento
5. Il mandato per tutte le cariche elettive è di anni tre ed è possibile essere rieletti solo per due mandati consecutivi.
1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, compresa l'annualità in corso. Solo I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, mentre gli altri possono partecipare solo come uditori..
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente se è stato nominato, almeno una volta all'anno, con un preavviso di venti giorni liberi, con l'indicazione dei temi posti in discussione e con modalità che consentano la conferma della ricezione.
3. La convocazione dell’Assemblea è obbligatoria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
4. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali
1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti;
2. L'Assemblea e presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente se e stato nominate e la verbalizzazione e affidata a un associato nominato dall'Assemblea.
3. Il diritto di voto e espresso secondo il principio "una testa un voto". Sono ammesse deleghe in misura non superiore a tre per ciascun socio avente diritto al voto.
4. Le delibere assembleari sono valide se prese a maggioranza degli associati intervenuti e aventi diritto di voto.
4. L’Assemblea provvede in via esclusiva alle seguenti funzioni:
4. Le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche.
6. All’Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze: a) modificare lo Statuto, deliberare su incorporazione, fusione o scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano, c) sciogliere l’Associazione, nominando dei liquidatori e deliberando sulla destinazione del patrimonio sociale.
7. Le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche.
8. La partecipazione all'Assemblea pu6 svolgersi anche con modalità di collegamento audio-video purché sia consentito da chi presiede la riunione:
a) di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti non legittimati;
b) di regolare lo svolgimento dei lavori dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
c) di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto anche ai fini della verbalizzazione;
d) di garantire agli intervenuti di partecipare alia discussione e alle votazioni anche simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
e) il voto esercitato in modalità a distanza deve essere documentato per via telematica con strumenti che attestino l'identità personale e l'attribuzione all'associato della volontà espressa.
9. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Può delegare al Vice Presidente, se è stato nominato dal Consiglio Direttivo, le funzioni inerenti la carica e i poteri connessi, anche di firma e di rappresentanza.
3. Può nominare altri membri del Consiglio Direttivo procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, previa delibera del Comitato Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, se non è stato nominato, dal consigliere più anziano.
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di componenti eletti dall’Assemblea compresi fra quattro e sei. L’ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo e la perdita della qualità di associato implicano la decadenza dalla carica.
2. Nel caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione, con efficacia fino alla successiva assemblea elettiva.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato, anche per via telematica con un preavviso di tre giorni, dal Presidente o dal Vice Presidente e comunque su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
1. Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione e l’attuazione delle delibere assembleari e provvede a:
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in collegamento audio-video; per le delibere assunte in modalità a distanza il consenso della maggioranza deve essere documentato per via telematica.
3. Le delibere del Consiglio Direttivo sono rese pubbliche allo stesso modo di quelle assembleari.
Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da un Segretario o da un Ufficio di Segreteria a cui affidare ogni attività di collaborazione e supporto agli Organi sociali per il più efficiente funzionamento dell’Associazione. A titolo esemplificativo: la verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali e la tenuta dei libri sociali, la verifica del pagamento delle quote associative, la gestione delle domande di ammissione dei nuovi associati da sottoporre al Consiglio Direttivo e la loro iscrizione all'Elenco dei futuristi AFI, l’aggiornamento dell'Elenco stesso, la ricezione, l’’inoltro e la conservazione della corrispondenza, la comunicazione esterna attraverso i diversi canali in uso secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, la comunicazione interna tra gli associati e l’Associazione, l’organizzazione logistica di eventi e incontri, e quant’altro ritenuto opportuno per il funzionamento dell’Associazione.
1. Il Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti.
2. Il Tesoriere svolge attività di supporto e verifica nella gestione contabile e finanziaria dell'Associazione come indicato all'art. 15.
1. Il Tesoriere:
2. In caso di dimissioni rimane in carica fino a quando non sia nominato un suo sostituto.
Il Revisore o il Collegio dei Revisori eletto dall’Assemblea controlla la regolarità della gestione economica e della tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sul bilancio associativo, consultivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Possono essere Revisore o membri Collegio dei revisori, composto al massimo da 3 membri effettivi più 2 (due) supplenti, e quindi presentare la loro candidatura anche persone competenti esterni all’Associazione.
I membri della Commissione disciplinare sono eletti dall’Assemblea.
La Commissione disciplinare è composta da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.
Possono far parte della Commissione disciplinare tutti i soci ma anche soggetti estranei all’associazione, ma dotati di particolari competenze.
La Commissione fa riferimento al Codice di condotta per le attività disciplinari previste e decide sulle eventuali controversie che possono sorgere fra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo per il Consiglio Direttivo e provvede a:
a) elaborare, e proporre le iniziative di carattere culturale, accademico, scientifico e formativo dell'Associazione;
b) individuare ed aggiornare i criteri per la valutazione dei requisiti di ammissione dei nuovi associati;
c) esprimere un parere circa l'idoneità dei percorsi formativi necessari ad acquisire e mantenere la qualità di associato.
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
2. Le quote dei soci, come i contributi straordinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Le elargizioni in denaro diverse dalle sponsorizzazioni, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Gli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
3. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall’assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse e diritto alla loro lettura e sono inviati in forma sintetica ai soci dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. Il bilancio è approvato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, con voto palese.
5. In assenza del Presidente gli atti della gestione economico finanziaria possono essere compiuti dal Tesoriere con il Vice Presidente e sempre con firma congiunta.
Il Codice di condotta professionale è approvato dal Consiglio Direttivo entro due anni dalla costituzione dell’Associazione e non può contenere norme lesive della dignità umana, dei diritti fondamentali della persona, dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Notizie sull’Associazione, con particolare riferimento agli obblighi di informazione di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, e sulle sue attività ed eventi nonché le iniziative di altri soggetti riconosciute dall'Associazione sono diffusi tramite il sito internet e i canali dell'Associazione.
1. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di tutela del marchio, dei loghi e dell’immagine della "Associazione dei Futuristi italiani" come approvati dal Consiglio Direttivo.
2. L’uso del marchio e dei loghi viene ceduto agli associati in comodato d’uso unitamente agli attestati di iscrizione in ragione del perdurare dell’iscrizione all’Associazione ed è disciplinato in applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. Lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione dell’Associazione deve essere approvato da una maggioranza pari almeno ai tre quarti dei soci esistenti e non sono ammessi voti espressi per delega.
2. L’Assemblea con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto con delibera dell’Assemblea ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta da leggi successive.
1. Il presente Statuto si compone di 28 articoli.
2. Fermo il riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro l del Codice Civile ed altre normative in materia, quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto e collegato all'attività operativa dell'Associazione, dei suoi organi e delle sue cariche, delle sue commissioni e di ogni altra forma organizzativa interna futura sarà disciplinato con regolamento dell'Associazione, redatto e aggiornato alle necessità dal Consiglio Direttivo e reso pubblico.